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Legge 31/12/1962 n. 1860Art. 7 La costruzione degli impianti industriali o scientifici per l'impiego dell'energia nucleare è sottoposta a vigilanza del Comitato nazionale per l'energia nucleare, al fine di accertarne la corrispondenza tecnica con il progetto per il quale è stata accordata l'autorizzazione. Gli impianti industriali o scientifici per l'impiego dell'energia nucleare prima della messa in esercizio debbono essere sottoposti al collaudo, che è effettuato dal Comitato nazionale per la energia nucleare in conformità dell'art. 2, numero 3), della legge 11 agosto 1960 n. 933. Art. 8 Effettuato il collaudo, con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato nazionale dell'impianto nucleare, è consentito l'esercizio dell'impianto nucleare. Nel decreto possono essere stabilite particolari prescrizioni che l'esercente è tenuto ad osservare. Art. 9 L'esercizio tecnico degli impianti nucleari deve essere affidato a persone riconosciute idonee per il detto compito. C on decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione e con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, inteso il Comitato nazionale per l'energia nucleare, sono emanate le norme regolamentari relative ai requisiti necessari per ottenere il riconoscimento della idoneità alla direzione ed alla conduzione degli impianti nucleari e quelle per il rilascio delle relative patenti. Parimenti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto con i Ministri per l'industria e per il commercio, per la pubblica istruzione e per il lavoro e la previdenza sociale, inteso il Comitato nazionale per l'energia nucleare, sono emanate le norme regolamentari per il riconoscimento dell'idoneità e per il rilascio delle patenti per la conduzione degli impianti nucleari destinati ad essere installati sulle navi. Art. 10 Le opere necessarie per la costruzione di impianti nucleari autorizzati dal Ministro per l'industria e per il commercio possono, con decreto dello stesso Ministro, essere dichiarate di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865 n. 2359, e successive modificazioni. Con le stesse modalità le opere predette possono essere dichiarate urgenti ed indifferibili a termini dell'art. 71 della stessa legge. Art. 11 Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, possono essere accordate speciali autorizzazioni per impianti nucleari aventi scopi esclusivamente didattici a istituti scientifici, universitari e scolastici. Per detti impianti si applicano le disposizioni degli artt. 6, 7 e 8. Art. 12 Per gli impianti nucleari destinati ad essere installati sulle navi i provvedimenti del Ministro per l'industria e per il commercio sono adottati di concerto con il Ministro per la marina mercantile, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per la difesa e per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, sono emanate le norme tecniche ed amministrative relative alla navigazione con mezzi nucleari. Art. 13 Oltre quanto prescritto dagli articoli 91, 96 e 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964 n. 185, l'impiego degli isotopi radioattivi, quando la quantità di radioattività che si intende utilizzare è pari o superiore ai valori di quantità totale di radioattività o di peso che saranno determinati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, emanato con le forme dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964 n. 185, è sottoposto all'autorizzazione ministeriale rilasciata dal Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale per gli usi industriali; dallo stesso Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per l'agricoltura e le foreste per gli usi agricoli, con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la pubblica istruzione per gli usi didattici e con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità per gli usi diagnostici, terapeutici e sperimentali clinico-sanitari. (Comma così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 30 dicembre 1965 n. 1704, a decorrere dall'emanazione dei decreti previsti negli artt. 1, 2 e 3 del provvedimento stesso). Sono esenti dall'autorizzazione gli istituti universitari e gli altri istituti scientifici di diritto pubblico che impieghino i radioisotopi esclusivamente a scopo di ricerca scientifica. Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con i Ministri interessati, sono emanate le norme relative al rilascio dell'autorizzazione per l'impiego dei radioisotopi. Art. 14 Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati e col Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge saranno emanate le norme per la sicurezza degli impianti e per la protezione della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, dovute sia all'esercizio degli impianti, sia alle operazioni comunque connesse con le materie nucleari, nonché all'impiego di isotopi radioattivi, in accordo con le direttive di base emanate dalla Comunità europea dell'energia atomica, con le norme tecniche contenute nel manuale dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica sulla manipolazione degli isotopi radioattivi e con i principi adottati dalle altre competenti organizzazioni internazionali, al fine di garantire con la maggiore efficacia la pubblica e privata incolumità. Nello stesso decreto saranno stabilite le modalità e la periodicità dei controlli di cui al comma precedente nonché le penalità da comminare per le infrazioni alle norme protettive in relazione ai vari reati, per i quali possono essere comminate, distintamente o congiuntamente le pene dell'ammenda non superiore a lire 30 milioni (importo così elevato a norma dell'art. 113, L. 24 novembre 1981 n. 689) e quelle dell'arresto non superiore ad un anno. Le dette norme dovranno prevedere la indicazione degli organi competenti per la loro attuazione ed i loro poteri, nonché la istituzione di un organo interministeriale di coordinamento e di consultazione presso il Ministero dell'industria e del commercio. Capo III Della responsabilità civile dipendente dall'impiego pacifico dell'energia nucleare Art. 15 (articolo così sostituito dal DPR 10 maggio 1975 n. 519 art. 2) L'esercente di un impianto nucleare è responsabile, in conformità della presente legge, di ogni danno alle persone o alle cose causato da un incidente nucleare avvenuto nell'impianto nucleare o connesso con lo stesso. Si considera connesso con l'impianto nucleare il danno cagionato direttamente dai combustibili nucleari o dai prodotti o rifiuti radioattivi immagazzinati, abbandonati, sottratti o perduti. La responsabilità dell'esercente non comprende i danni: 1) all'impianto nucleare in sé e alle cose che si trovano sul luogo dell'impian to stesso e che sono o debbono essere utilizzate in rapporto con esso; 2) nel caso previsto nel successivo art. 16, al mezzo di trasporto sul quale le materie nucleari si trovano al momento dell'incidente nucleare, se risulta provato che il danno è causato da un incidente nucleare nel quale sono coinvolti sia combustibili nucleari, prodotti o rifiuti radioattivi, detenuti nell'impianto nucleare, sia materie nucleari provenienti dall'impianto nucleare, salvo quanto altro previsto dal citato art. 16. Allorché dei danni sono causati congiuntamente da un incidente nucleare e da un incidente diverso da un incidente nucleare, il danno causato da questo secondo incidente, nella misura in cui non può essere separato con certezza dal danno causato dall'incidente nucleare, è considerato come un danno causato dall'incidente nucleare. Quando il danno è causato congiuntamente da un incidente nucleare e da una emissione di radiazioni ionizzanti, nessuna disposizione della presente legge limita o riduce in alcun modo la responsabilità di chiunque per quanto riguarda la suddetta emissione di radiazioni ionizzanti. L'esercente di un impianto nucleare è, altresì, responsabile dei danni causati da radiazioni ionizzanti emesse da qualsiasi sorgente radioattiva che si trovi nell'impianto nucleare. L'esercente di un impianto nucleare non è responsabile dei danni causati da un incidente nucleare se tale incidente è dovuto direttamente ad atti di conflitto armato, di ostilità, di guerra civile, di insurrezione o a cataclismi naturali di carattere eccezionale. Art. 16 (articolo così sostituito dall'art. 2, DPR 10 maggio 1975 n. 519) Nel caso di trasporto di materie nucleari, ivi compreso il deposito in un magazzino nel corso del trasporto, l'esercente di un impianto nucleare è responsabile di qualsiasi danno, in conformità della presente legge, se risulta provato che il danno stesso è causato da un incidente nucleare avvenuto fuori del suddetto impianto e che ha coinvolto materie nucleari trasportate, provenienti dal predetto impianto, a condizione che l'incidente avvenga: a) prima che la responsabilità dell'incidente nucleare causato da materie nu cleari sia stata assunta, con convenzione scritta, dall'esercente di un altro impianto nucleare; o, in mancanza, prima che l'esercente di altro impianto nucleare abbia preso in consegna le materie nucleari; b) se le materie nucleari sono destinate a un reattore facente parte di un mezzo di trasporto, prima che la persona autorizzata all'esercizio di tale reattore abbia preso in consegna le materie nucleari; c) se le materie nucleari sono state inviate a una persona che si trova sul territorio di uno Stato nel quale non siano applicabili le convenzioni sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare ratificate e rese esecutive con la legge 12 febbraio 1974 n. 109, prima che le materie stesse siano state scaricate dal mezzo di trasporto mediante il quale sono arrivate nel territorio dello Stato in questione. L'esercente di un impianto nucleare è altresì responsabile di qualsiasi dan no, conformemente alla presente legge, se risulta provato che il danno stes so è causato da un incidente nucleare avvenuto fuori del suddetto impianto e che ha coinvolto materie nucleari destinate a tale impianto, a condizione che l'incidente avvenga: a) dopo che la responsabilità dell'incidente nucleare causato dalle materie nucleari gli sia stata trasferita, con convenzione scritta, dall'esercente di altro impianto nucleare; o, in mancanza, dopo che avrà preso in consegna le materie nucleari; b) dopo che avrà preso in consegna le materie nucleari provenienti dalla persona che esercisce un reattore facente parte di un mezzo di trasporto; c) se le materie nucleari sono state inviate, con il consenso scritto dell'esercente, da una persona che si trova sul territorio di uno Stato nel quale non siano applicabili le convenzioni sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare ratificate e rese esecutive con la legge 12 febbraio 1974 n. 109, dopo che le materie stesse sono state caricate sul mezzo di trasporto mediante il quale debbono lasciare il territorio dello Stato in questione. L'esercente responsabile, in conformità della presente legge, deve conse gnare al trasportatore un certificato rilasciato da o per conto dell'assicuratore o di un'altra persona che abbia fornito la garanzia finanziaria prevista dal successivo art. 19 della presente legge. Il certificato deve essere conforme al modello, che sarà stabilito con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per i trasporti e, in ogni caso, deve indicare il nome e l'indirizzo dell'esercente, nonché l'ammontare, il genere e la durata della garanzia. Tali indicazioni non possono essere contestate dalla persona alla quale o per conto della quale il certificato è stato rilasciato e gli obblighi derivanti dall'assicurazione o da altra garanzia finan- ziaria non vengono meno anche se il danno sia già coperto da altra assicurazione o garanzia finanziaria. Il certificato deve anche indicare le materie nucleari e l'itinerario coperti dalla garanzia e recare una dichiarazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato attestante che la persona indicata nel certificato è un esercente ai sensi della presente legge. L'assicurazione o la garanzia finanziaria date per un trasporto di sostanze nucleari debbono estendersi anche a tutti i danni derivanti dall'incidente nucleare al trasportatore ferroviario, sempre che la responsabilità dell'esercente rispetto ad altri danni non sia ridotta ad un ammontare inferiore a lire |
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